STATUTO del TENNIS CLUB FIGLINE A.s.d. (*)

Art. 1 – Costituzione

Il Tennis Club Figline – Associazione Sportiva Dilettantistica (C.F. 94015140489 e P.I. 05237790489), con sede legale e sportiva in Figline Valdarno (Firenze), località Matassino, Piazza Don Minzoni n. 22, costituita il 23.09.1985 con atto a rogiti del notaio Dr. Elena Cantucci (rep. n. 27336 – fasc. 4953), registrato il 25.09.1985 all’Ufficio Atti Pubblici di Firenze al n. 9835, è retta dal seguente statuto.
L’Associazione ha durata illimitata.
I colori sociali sono il giallo e il blu. La sigla sociale è: “TC Figline A.s.d.”.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo sport del tennis a carattere dilettantistico, agonistico, didattico e ricreativo nell’ambito della Regione Toscana; si propone, altresì, di recare il proprio apporto morale e sportivo al tennis italiano, nonché di suscitare ed alimentare i migliori vincoli di convivenza fra i soci. In tal senso, l’Associazione esercita con lealtà sportiva la propria attività, in aderenza ai principi educativi, sociali, culturali e aggregativi, derivanti dall’esercizio dello sport del tennis e di ogni altra attività motoria e ricreativa.
L’Associazione promuove la diffusione e lo sviluppo del tennis mediante:

  1. l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche e agonistiche;
  2. la formazione di singoli atleti e di squadre, per la partecipazione alle manifestazioni sportive;
  3. la preparazione e l’aggiornamento tecnico e sportivo dei propri tecnici e atleti;
  4. lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del tennis.

L’attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali dell’Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.
L’Associazione non persegue fini di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; gli eventuali proventi dell’attività associativa dovranno essere reinvestiti in attività funzionali al raggiungimento dello scopo sociale.
L’Associazione si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.
L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive del C.O.N.I., con particolare riferimento alle norme antidoping, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Tennis.

Art. 3 – Strumenti

Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  2. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
  3. partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima. L’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  4. partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento dei medesimi scopi.

Art. 4 – Soci

I soci si distinguono in:

  1. socio ordinario;
  2. socio famiglia;
  3. socio juniores;
  4. socio occasionale;
  5. socio onorario.

I soci ordinari sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente statuto. Hanno diritto di voto nell’Assemblea generale.
I soci famiglia sono i componenti della stessa famiglia che hanno la medesima residenza anagrafica. Il socio famiglia ha un unico diritto di voto nell’Assemblea generale.
I soci juniores sono quelli che al primo gennaio dell’anno in corso non hanno compiuto i 18 anni. Hanno diritto di parola in Assemblea generale, ma non hanno diritto di voto.
I soci occasionali sono coloro che intendono giocare per un periodo di tempo limitato. Hanno diritto di voto nell’Assemblea generale.
I soci onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo e sono scelti fra persone che anche se non iscritte al TC Figline A.S.D., abbiano conseguito particolari benemerenze sportive e sociali. I soci onorari hanno diritto di voto nell’Assemblea generale.
L’ammissione all’Associazione è subordinata alle seguenti regole:

  1. pagamento della quota sociale;
  2. accettazione senza riserve del presente statuto.

I soci si obbligano a non adire l’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse derivare dal vincolo associativo: tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo e, se richiesto, a quello dell’Assemblea generale.

Art. 5 – Cessazione di appartenenza

La qualifica di socio si perde:

  1. per dimissioni volontarie;
  2. per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale;
  3. per radiazione deliberata dalla Assemblea generale dei soci, pronunciata contro il socio che commette gravi azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce grave ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Lo status di socio è intrasmissibile a qualsiasi titolo. È altresì intrasmissibile la quota associativa, salvo i trasferimenti a causa di morte; la quota non è rivalutabile.

Art. 6 – Assemblea generale dei soci

L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea generale è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
E’ ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di un altro socio nell’ambito dell’assemblea ordinaria; in quella straordinaria ogni socio non può rappresentare più di altri tre soci.
L’Assemblea generale ordinaria, convocata dal Presidente, si riunisce una volta all’anno entro il mese di aprile per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’attività sociale, secondo i punti previsti dall’ordine del giorno.
L’Assemblea generale nomina il Presidente e il Consiglio Direttivo, approva i bilanci e definisce le direttive strategiche per il raggiungimento dello scopo sociale.
L’Assemblea generale può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo, ogni qualvolta che lo ritenga opportuno, oppure quando vi è la richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. In tal caso la convocazione deve essere disposta dal Consiglio Direttivo, salvo maggior termine consentito dai richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’assemblea, da effettuarsi non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l’assemblea, avviene mediante;

  1. invio di lettera raccomandata a.r. spedita al socio presso il domicilio indicato nella domanda di ammissione;
  2. invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal socio nella domanda di ammissione;
  3. consegna della convocazione brevi manu, di cui il socio rilascerà ricevuta.

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea generale è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.
L’Assemblea generale elegge il proprio Presidente, il Segretario e gli eventuali scrutatori nel numero massimo di 3 (tre).
Tranne che nei casi specificatamente contemplati, l’Assemblea delibera a maggioranza dei voti.
Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall’assemblea. Le nomine alle cariche sociali debbono avvenire a scheda segreta o per unanime acclamazione.
I deliberati dell’assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale, recante le firme del Presidente, del Segretario e, quando siano stati nominati, degli scrutatori. Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo e atte a garantire la massima diffusione.

Art. 7 – Eleggibilità ed incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci di età non inferiore a 18 (diciotto) anni compiuti.
Non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni tennistiche.
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo che li ha conferiti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) fino ad un massimo di 7 (sette) membri effettivi ed è formato dal Presidente e da un numero di Consiglieri – da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 6 (sei) eletti dall’Assemblea dei soci che ne determina il numero.
Resta in carica per 3 esercizi, che scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali.
Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando vi sia la richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di votazione prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere che risulterà assente per più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
Qualora uno o più Consiglieri decadessero dalla carica sociale verranno sostituiti dai Consiglieri supplenti eletti nel numero di 3 (tre) dall’Assemblea generale. A parità di voti riportati entrerà in carica il più anziano.
Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decadrà l’intero Consiglio Direttivo: pertanto dovrà essere convocata l’Assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti esclusivi del Consiglio Direttivo:

  1. compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  2. nominare il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegnare gli altri incarichi;
  3. approvare i regolamenti interni;
  4. fissare le quote sociali;
  5. designare gli atleti e nominare i capitani in occasione di incontri intersociali;
  6. autorizzare i singoli atleti che intendono partecipare a manifestazioni sportive in rappresentanza dell’Associazione;
  7. proporre le date delle manifestazioni organizzate dall’Associazione e curarne lo svolgimento;
  8. adottare i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.
Indipendentemente dai provvedimenti della F.I.T., quelli che può prendere il Consiglio Direttivo sono:

  1. ammonizione;
  2. sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
  3. radiazione.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei voti.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento delle attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza di voti il Vice Presidente, scegliendolo fra i suoi componenti.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Art. 12 – Segretario e Tesoriere

Sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni e provvede al normale andamento dell’Associazione.
Il Tesoriere dirige l’amministrazione sociale, si incarica dell’esazione delle entrate e della tenuta dei libri, compreso quello dei soci.

Art. 13 – Patrimonio e bilancio

Il patrimonio consiste in tutti i beni che a qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale; ad esso vengono attribuite le quote di ammissione che i soci sono tenuti a versare all’atto della domanda, nonché le quote associative annuali.
Il bilancio consuntivo annuale sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea accompagnato dalla relazione finanziaria.
L’esercizio dell’associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto fra i soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per la durata di 3 anni e fino all’elezione del successivo Collegio dei Probiviri.
È composto di 3 (tre) membri, che eleggono tra di loro il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri:

  1. ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;
  2. si attiva autonomamente o su segnalazione;
  3. opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
  4. dirime inappellabilmente le vertenze e le questioni sollevate dai soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi;
  5. decide inappellabilmente sui ricorsi presentati dai soci contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di provvedimenti disciplinari.

Alla riunione del Collegio dei Probiviri che deciderà in appello deve essere convocato il socio ricorrente nonché il Presidente, il quale potrà delegare la presenza ad un Consigliere. La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere motivata e comunicata per iscritto al socio. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 15 – Modifiche allo statuto

Lo statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea generale convocata in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, oppure quando vi è la richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. Per le modifiche allo statuto è sufficiente la maggioranza semplice dei soci votanti.

Art. 16 – Scioglimento

Può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell’Assemblea generale e sarà deciso con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Con la deliberazione di scioglimento, l’Assemblea nominerà il liquidatore che provvederà ad assolvere tutti gli inconbenti di legge.
Si fa obbligo, in caso di scioglimento dell’Associazione, di devolvere il patrimonio ad una analoga Associazione Sportiva Dilettantistica che non abbia fini di lucro, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Disposizione finale

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.

(*) Statuto approvato dall’assemblea straordinaria del 7 maggio 2012.

Documenti: Statuto, Atto costitutivo